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Il PPWR (Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

Aseguito dell’entrata in vigore del regolamento PPWR, riteniamo importante riassumerne i contenuti più rilevanti e le scadenze programmate. Lo scopo del Regolamento introduce obiettivi atti a mitigare l’attuale impatto ambientale degli imballaggi e dei relativi inevitabili rifiuti, ricorrendo a una generale revisione dell’approccio sino a oggi perseguito. L’applicazione del Regolamento, che in quanto tale non troverà un recepimento diverso nei diversi Paesi dell’Unione, introdurrà riduzioni del consumo di molte categorie di imballaggi e incentiverà la sostituzione di quelli più impattanti con soluzioni maggiormente sostenibili. Un esempio evidente risiede negli articoli in plastica monouso, il cui impiego subirà restrizioni e la cui natura dovrà inevitabilmente trovare le soluzioni più sostenibili. L’incentivazione al riuso sarà anch’essa rilevante. Parimenti, sono posti obiettivi di riciclabilità che rispondano a regole chiare e misurabili. Che si tratti di un astuccio pieghevole o di un contenitore per liquidi, la scelta dei materiali (che dovranno essere i più efficienti possibili) e la progettazione dell’imballaggio (che dovrà essere ideato e realizzato funzionalmente al suo “fine vita”, avranno un ruolo determinante.

Questi solo i punti principali del PPWR:
  • Riciclabilità obbligatoria di tutti gli imballaggi: per molti materiali, è anche previsto un contenuto minimo di materia prima riciclata. A tale fine, l’Europa accetterà che materie prime riciclate possano avere origine extra-europee ma solo nel caso in cui rispondano ai requisiti previsti e provengano da raccolte differenziate.
  • Introduzione di obiettivi minimi di riciclo per la maggior parte degli imballaggi. Le percentuali sono fissate in base alle diverse tipologie.
  • Sono previsti obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi: entro il 2030 il 40% degli imballaggi impiegati per il trasporto dovrà essere riutilizzabile. Tale obiettivo è previsto al 70% per il 2040.
  • Introduzione di modelli “a rendere” con cauzione per alcune tipologie di imballaggi esausti.
  • Obblighi specifici per l’etichettatura dei prodotti
  • Definizione della responsabilità estesa del produttore (EPR), con relativi obblighi contributivi.
  • Restrizioni relative agli imballaggi destinati al contatto alimentare contenenti PFAS (sostanze perfluoro-alchiliche e poli-fluoro-alchiliche)
  • Restrizioni sull’impiego di plastica monouso che non dovrà trovare il proprio “fine vita” nel solo ambito del riciclo.
  • Riconsiderazione delle plastiche “bio” che potrebbero essere incentivate per gli imballaggi, a fronte della disponibilità di una filiera che ne garantisca la raccolta e il relativo trattamento.
Queste le scadenze più rilevanti dell’agenda PPWR, iniziando dalle aspettative di quest’anno e sino al 2040.

Entro il 31 dicembre 2025:

  • In base alle misure messe in atto per ottenere una “riduzione sostenuta” del consumo di buste di plastica leggere, il consumo annuale di tali articoli in ogni Stato membro non dovrà superare i 40 sacchetti a persona o un obiettivo equivalente in peso. Lo stesso si applicherà il 31 dicembre di ogni anno successivo. Gli Stati membri possono escludere da questo obiettivo le buste di plastica molto leggere necessarie per scopi igienici o per prevenire lo spreco alimentare.
  • Si dovrà raggiungere un obiettivo minimo di riciclo del 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggi. Ciò include il 75% di carta e cartone, il 50% di plastica, il 25% di legno, il 70% di metalli ferrosi, il 50% di alluminio e il 70% di vetro(a)

Entro il 12 febbraio 2027:

  • Il settore alberghiero e della ristorazione dovrà facilitare un sistema che consenta ai consumatori di portare i propri contenitori da riempire con cibo pronto e/o bevande calde e fredde da asporto.

Entro il 1° gennaio 2028:

  • Le etichette che riportano istruzioni per come separare i componenti degli imballaggi per lo smaltimento differenziato devono essere “applicate, stampate o incise in modo visibile, leggibile e indelebile su tutti i contenitori per rifiuti” per la raccolta dei rifiuti in plastica.
  • Gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione europea i loro progressi verso gli obiettivi di imballaggio riutilizzabili; il loro consumo annuale di sacchetti di plastica; e i tassi di raccolta differenziata degli imballaggi tramite sistemi di deposito cauzionale.
  • Inoltre, dovranno essere fornite statistiche annuali per tipologia e materiale per gli imballaggi immessi sul mercato, la quantità di materiale di rifiuti di imballaggio raccolti differenziato, i tassi di riciclaggio nazionali, le capacità disponibili di ogni Stato membro ai fini della selezione e del riciclaggio per tipo di imballaggio e materiale.

Entro il 12 febbraio 2028:

  • Il settore alberghiero e della ristorazione dovrà offrire ai consumatori la possibilità di acquistare cibo pronto e bevande calde e fredde da asporto in imballaggi riutilizzabili.

Entro il 1° gennaio 2029:

  • Gli Stati membri dovranno garantire l’istituzione del deposito cauzionale per bottiglie di plastica monouso e bevande, per contenitori metallici per bevande, entrambi con capacità fino a tre litri. Ciò non si applicherà agli imballaggi per vino, prodotti vinicoli aromatizzati, liquori, latte o prodotti a base di latte. Gli Stati membri saranno esentati da questa norma se il loro tasso di raccolta differenziata per l’imballaggio in questione supera il 90% in peso entro i primi due anni dall’entrata in vigore, o se lo Stato membro presenta una richiesta di esenzione almeno 24 mesi prima della scadenza, accompagnata da una strategia che preveda azioni concrete e mirate.

Entro il 1° gennaio 2030:

  • Tutti gli imballaggi devono essere progettati in funzione della loro riciclabilità.
  • L’imballaggio non sarà considerato riciclabile se rientrerà in classe “E”, (valutato riciclabile per meno del 70% per unità di peso).
  • Saranno applicati obiettivi minimi di contenuto riciclato: 30% per gli imballaggi in PET destinati al contatto alimentare, 10% per imballaggi destinati al contatto alimentari in altre plastiche, escluse le bottiglie di plastica monouso per bevande, 30% per bottiglie di plastica monouso per bevande e 35% per qualsiasi altra applicazione(b)
  • Il settore alberghiero e della ristorazione sarà tenuto a un minimo del 10% di imballaggi riutilizzabili per i prodotti da asporto, mentre Il 10% degli imballaggi per bevande alcoliche e analcoliche dovrà essere riutilizzabile: questo esclude latticini, vini e liquori, a cui saranno attribuiti tassi minimi di riutilizzo entro il 12 febbraio 2027.
  • Il 40% degli imballaggi per il trasporto (pallet, scatole non di cartone, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa, fusti e taniche di tutte le dimensioni e materiali, compresi flessibili, fascette e cinghie per pallet) dovrà essere riutilizzabile. Ciò non si applicherà agli imballaggi per il contatto con gli alimenti o agli imballaggi per il trasporto di merci pericolose o macchinari su larga scala.
  • Il 10% degli imballaggi multipli non di cartone deve essere riutilizzabile.
  • I negozi al dettaglio con un’area di vendita di 400 m2 o più dovranno dedicare almeno il 10% del loro spazio a sistemi di riempimento per generi alimentari e non alimentari.
  • Inizierà il primo periodo di rilevazione dei progressi degli obiettivi di riutilizzo e riempimento alle autorità competenti, che a loro volta istituiranno sistemi elettronici attraverso i quali segnalare i dati e specificare i formati da utilizzare. Gli Stati membri dovrebbero rendere le informazioni disponibili al pubblico.
  • I contributi finanziari dei produttori nell’ambito della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) saranno modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nei loro imballaggi.
  • Gli Stati membri dovranno ridurre i propri rifiuti di imballaggio pro capite del 5% rispetto al valore di riferimento del 2018.

Entro il 31 dicembre 2030:

  • Dovrà essere raggiunto un obiettivo minimo di riciclaggio del 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio immessi sul mercato. Ciò include l’85% per carta e cartone, il 55% per la plastica, il 30% per il legno, l’80% per i metalli ferrosi, il 60% per alluminio e il 75% per il vetro(a)

Entro il 1° gennaio 2035:

  • Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili su larga scala. Ciò significa che saranno disponibili infrastrutture e processi all’avanguardia per poter essere raccolti, cerniti e riciclati, coprendo almeno il 75% della popolazione della Comunità Europea, includendo la frazione di rifiuti destinati all’esportazione.
  • Gli Stati membri dovranno ridurre i propri rifiuti di imballaggio pro capite del 10% rispetto al valore di riferimento del 2018.

Entro il 1° gennaio 2040:

  • Saranno incrementati gli obiettivi minimi di contenuto riciclato: 50% per gli imballaggi destinati al contatto alimentare (bottiglie escluse) e 65% per le bottiglie di plastica e tutti gli altri imballaggi(b)
  • Il 40% degli imballaggi destinati alla vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovrà essere riutilizzabile, escludendo latte e derivati, vini e liquori.
  • Il 70% degli imballaggi per il trasporto (pallet, scatole non di cartone, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa, fusti e taniche di tutte le dimensioni e materiali, compresi flessibili, fascette e cinghie per pallet) dovrà essere riutilizzabile. Ciò non si applicherà agli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti o agli imballaggi per il trasporto di merci pericolose o macchinari su larga scala.
  • Il 25% degli imballaggi multipli non in cartone dovrà essere riutilizzabile.
  • Gli Stati membri dovranno ridurre i propri rifiuti di imballaggio pro capite del 15% rispetto al valore di riferimento del 2018.
Note

(a) Gli Stati membri potranno posticipare gli obiettivi minimi di riciclo fino a cinque anni e al massimo del 15%. I tassi di riciclo per carta, cartone e vetro non potranno essere inferiori al 60% nel 2025.

(b) Questi obiettivi minimi di contenuto riciclato non si applicheranno agli imballaggi di dispositivi medici sensibili al contatto o di dispositivi diagnostici in vitro, agli imballaggi primari per prodotti medici per uso umano o animale

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